Con la circolare n. 9, a illustrazione delle novità del d.lgs. 156/2015, l’Agenzia delle Entrate ha fatto un po’ di chiarezza sulle modalità di richiesta di un interpello.
In tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che è possibile richiedere un interpello puro di tipo interpretativo e qualificatorio, probatorio, sulle questioni di abuso del diritto, e disapplicativo (obbligatorio). Dinanzi alla tipologia di interpello, i tempi di risposta cambiano: 90 giorni per quello puro e 120 giorni per gli altri. L’Agenzia delle entrate ha la possibilità di chiedere documentazione con il conseguente slittamento dei termini. I tempi sono perentori e in assenza di risposta entro i predetti termini si verifica il silenzio-assenso.
Per quanto concerne invece le caratteristiche dell’interpello, il caso prospettato deve essere connotato da incertezza e l’istanza deve essere preventiva rispetto al comportamento che si manifesta nella dichiarazione dei redditi. In ogni caso, la presentazione di una istanza non interrompe il decorso della scadenza tributaria
Nell’ottica di un rapporto con i controlli, in caso di risposta positiva anche tramite silenzio-assenso, ogni attività di rettifica è nulla. Per converso, in caso di accertamento che ha ad oggetto l’istanza o una questione strettamente connessa, la domanda è inammissibile anche se il controllo ha riguardato altri periodi di imposta
Infine, il quotidiano Italia Oggi ricorda come le risposte rese dall’Agenzia delle entrate non sono impugnabili, e che visto che nella maggior parte dei casi l’interpello è facoltativo, l’obbligo di presentazione della domanda è stato sostituito dalle segnalazioni nel modello Unico.