L’Aci ha contribuito a disciplinare ciò che accade in caso di trasferimento dell’auto al di fuori dei confini comunitari. Se infatti un cittadino italiano si trasferisce in un altro stato europeo, è ben noto che allo stesso possa essere attribuita la facoltà di poter reimmatricolare il proprio veicolo, previa radiazione dal pubblico registro automobilistico nazionale ed espletamento delle procedure amministrative nel Paese di destinazione.
Tuttavia, se ci si trova al di fuori dei confini comunitari, le cose si complicano, e parecchio, ed è necessario sempre presentare al Pra la prova dell’avvenuta uscita del mezzo dal territorio dell’Ue.
A chiarirlo, come ricordavamo in apertura, è l’Aci con la circolare del 6 luglio 2016. Nella circolare l’Aci ricorda come l’ultima legge di stabilità abbia modificato l’art. 103 del codice stradale per limitare i fenomeni di radiazione fittizia dei veicoli per esportazione.
Ne consegue che da questo momento in poi l’interessato dovrà effettuare una comunicazione tempestiva al Pra per poter comunicare l’effettiva uscita del mezzo dal territorio nazionale, per la sua successiva reimmatricolazione in un Paese che è al di fuori del territorio di competenza.
Nei confronti della comunità europea, per fortuna, le formalità sono sicuramente più semplici e più rapidi. Al cittadino interessato sarà infatti richiesto di radiare il veicolo e di restituire i documenti e le targhe. La pratica, si intende, sarà necessaria anche nel caso in cui il cittadino italiano si trasferisca all’estero portando il proprio mezzo. Per gli altri Paesi di destinazione, al di fuori dei confini comunitari, sarà invece necessario documentare l’avvenuta uscita del veicolo dal territorio europeo.