Alcune regioni e provincie permettono ai debitori di godere della conversione del pignoramento, finalizzata alla rateizzazione del debito. Lo scopo di questa procedura si basa sull’evitare gli effetti negativi del pignoramento e quindi di consentire al debitore esecutato di mutare l’oggetto del pignoramento costituito da un bene immobile con una somma di denaro. Il servizio si propone, quindi, di soddisfare la necessità di rateizzare il debito, evitando espropri di beni immobili importanti come ad esempio la prima abitazione.
Il soggetto che può richiedere questo servizio è il debitore e qualsiasi cittadino che deve estinguere un debito attraverso un pignoramento esecutivo. Le procedure variano da regione a regione, anche in base alle regolamentazioni provinciali e comunali. In ogni caso, chi ha un debito e desidera rateizzarlo in sostituzione al pignoramento dei beni deve di norma avere depositato su un conto corrente o su un libretto di risparmio una certa somma di denaro variabile, solitamente pari ad 1/5 del debito complessivo. A questa documentazione, il soggetto debitore deve associare l’istanza di conversione al giudice per essere ammesso alla conversione, da depositarsi prima che sia disposta la vendita o la conversione del bene stesso.
Solitamente, il giudice fissa un’udienza entro 30 giorni dal deposito dell’istanza della conversione, in cui le parti interessate sono chiamate a partecipare. Per concludere la procedura, il giudice fissa un’ulteriore udienza, durante la quale viene verificato il buon esito dei pagamenti e il debito viene considerato estinto. La procedura si propone, quindi, come positiva per ambo le parti, in quanto considera sia la necessità di mantenere inalterato il possesso della casa o dei beni immobili primari del debitore, sia di accontentare il pagamento del debito che spetta al creditore. Al contempo, le procedure di asta o di espropriazione risultano annullate, per cui la possibilità di estinguere il debito mediante il pagamento di somme di denaro rende positiva la transazione per entrambi.